CIRCOLARE N. 016-2009 DEL 3 LUGLIO 2009
IVA: COMPENSAZIONI CON VISTO DAL 2010
Al via da gennaio le limitazioni sugli importi oltre 10mila euro
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle
Entrate del 2 luglio 2009 precisa che dal 2010 avranno effetto le nuove
modalità relative al contrasto delle compensazioni Iva, superiori a 10.000 euro
annui. Il documento dell’Agenzia delle Entrate appare opportuno in quanto erano
sorti dubbi sulla corretta interpretazione dell’articolo 10 del Dl 78/2009 (misure
relative alla compensazione). Infatti, siccome la norma non fissa una specifica
decorrenza, da un punto di vista meramente “tecnico” essa entrerebbe in vigore
il 1° luglio 2009, ossia lo stesso giorno di entrata in vigore del decreto
legge.
Il comunicato dell’Agenzia delle
Entrate specifica che le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio
2010, anche per evitare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno
già utilizzato in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione di
Unico 2009. Inoltre, le nuove misure riguardano l’intero anno solare di
utilizzo del credito. Viene altresì precisato che il differimento al 2010 delle
nuove disposizioni sulla compensazione vale anche per gli importi derivanti
dalle istanze di rimborso Iva trimestrale.
Il novellato articolo 10 del Dl 78/2009
dispone che la compensazione del
credito annuale Iva (o infrannuale), per importi
superiori a euro 10.000, può essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o
dell’istanza per quello infrannuale.
La norma, al fine di non impedire di
fatto le compensazioni sino all’invio di Unico (invio di solito nel mese di
settembre, e quindi compensazione dal 16 ottobre) dà la possibilità di non
includere nel modello Unico la dichiarazione Iva per i contribuenti che
intendono usare in compensazione, e di trasmettere in via separata la
dichiarazione Iva.
Ad esempio, la dichiarazione Iva
relativa all’anno solare 2009 potrà essere presentata già del febbraio
I soggetti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 10.000 euro annui, avranno, dal 2010, anche l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalla quali emerge il credito. La norma fa esclusivamente riferimento all’apposizione del visto in relazione ai contribuenti che intendono utilizzare la compensazione, mentre non riguarda i rimborsi Iva, compreso quello infrannuale. In base al testo attuale, il visto di conformità deve essere rilasciato da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del Dpr 322/1998, quindi dottori e ragionieri commercialisti nonché consulenti del lavoro.
Il decreto legge 78 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 150 del 1° luglio 2009 dispone che, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione annuale deve essere sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice Civile, attestando l’esecuzione dei controlli previsti per il visto di conformità. Questo sempreché dalla dichiarazione emerga un credito che si vuole utilizzare in compensazione per importi superiori a 10.000 euro annui.
Si ricorda che il visto di conformità richiede controlli concernenti:
1) la dichiarazione IVA, per evitare errori nella determinazione degli imponibili, dell’imposta e delle eccedenze dalle precedenti dichiarazioni;
2) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
3) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla documentazione di supporto. Tale verifica comporta solo in riscontro di carattere formale in ordine all’ammontare dei componenti positivi e negativi all’attività esercitata, rilevanti ai fini delle diverse imposte.