CIRCOLARE N. 016-2009 DEL 3 LUGLIO 2009

 

IVA: COMPENSAZIONI CON VISTO DAL 2010

 

Al via da gennaio le limitazioni sugli importi oltre 10mila euro

 

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009 precisa che dal 2010 avranno effetto le nuove modalità relative al contrasto delle compensazioni Iva, superiori a 10.000 euro annui. Il documento dell’Agenzia delle Entrate appare opportuno in quanto erano sorti dubbi sulla corretta interpretazione dell’articolo 10 del Dl 78/2009 (misure relative alla compensazione). Infatti, siccome la norma non fissa una specifica decorrenza, da un punto di vista meramente “tecnico” essa entrerebbe in vigore il 1° luglio 2009, ossia lo stesso giorno di entrata in vigore del decreto legge.

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate specifica che le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno già utilizzato in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione di Unico 2009. Inoltre, le nuove misure riguardano l’intero anno solare di utilizzo del credito. Viene altresì precisato che il differimento al 2010 delle nuove disposizioni sulla compensazione vale anche per gli importi derivanti dalle istanze di rimborso Iva trimestrale.

Il novellato articolo 10 del Dl 78/2009 dispone che la compensazione del credito annuale Iva (o infrannuale), per importi superiori a euro 10.000, può essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza per quello infrannuale.

La norma, al fine di non impedire di fatto le compensazioni sino all’invio di Unico (invio di solito nel mese di settembre, e quindi compensazione dal 16 ottobre) dà la possibilità di non includere nel modello Unico la dichiarazione Iva per i contribuenti che intendono usare in compensazione, e di trasmettere in via separata la dichiarazione Iva.

Ad esempio, la dichiarazione Iva relativa all’anno solare 2009 potrà essere presentata già del febbraio 2010, in modo che il credito emergente possa essere utilizzato in compensazione dal 16 marzo. Inoltre, presentando la dichiarazione Iva a febbraio, il contribuente risulta esonerato dalla presentazione della comunicazione dati Iva.

I soggetti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 10.000 euro annui, avranno, dal 2010, anche l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalla quali emerge il credito. La norma fa esclusivamente riferimento all’apposizione del visto in relazione ai contribuenti che intendono utilizzare la compensazione, mentre non riguarda i rimborsi Iva, compreso quello infrannuale. In base al testo attuale, il visto di conformità deve essere rilasciato da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del Dpr 322/1998, quindi dottori e ragionieri commercialisti nonché consulenti del lavoro.

Il decreto legge 78 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 150 del 1° luglio 2009 dispone che, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione annuale deve essere sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice Civile, attestando l’esecuzione dei controlli previsti per il visto di conformità. Questo sempreché dalla dichiarazione emerga un credito che si vuole utilizzare in compensazione per importi superiori a 10.000 euro annui.

Si ricorda che il visto di conformità richiede controlli concernenti:

1)      la dichiarazione IVA, per evitare errori nella determinazione degli imponibili, dell’imposta e delle eccedenze dalle precedenti dichiarazioni;

2)      la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;

3)      la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla documentazione di supporto. Tale verifica comporta solo in riscontro di carattere formale in ordine all’ammontare dei componenti positivi e negativi all’attività esercitata, rilevanti ai fini delle diverse imposte.